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Calcola il Tuo Risarcimento per Errore Medico.

Questo strumento ti aiuta a comprendere le diverse componenti del risarcimento per un caso di malasanità e a ottenere una stima preliminare basata sui dati che fornirai. Rispondi alle domande per avere un quadro più chiaro dei tuoi diritti e del potenziale valore della tua richiesta.

Prescrizione in 10 anni TUN Art. 139 C.d.A.
Fase 1: Dati del Paziente
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Fase 4: Impatto sulla Vita e Altre Voci di Danno

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Fase 5: Stato della Pratica e Responsabilità
Fase 6: Polizze Aggiuntive

Come si calcola il risarcimento per Errore Medico

Il calcolo del risarcimento per malasanità ed errore medico si fonda sulla valutazione medico-legale del danno alla persona. L'ordinamento italiano distingue principalmente il danno biologico (la lesione all'integrità psico-fisica) dal danno patrimoniale (spese sostenute e mancati guadagni).

La quantificazione economica avviene attraverso l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità come parametro di riferimento nazionale. Queste tabelle assegnano un valore monetario crescente in base alla percentuale di invalidità permanente accertata (punti) e decrescente in base all'età del danneggiato al momento del consolidamento dei postumi.

Con l'introduzione della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), è stata inoltre nettamente separata la responsabilità della Struttura Sanitaria (di natura contrattuale, con prescrizione decennale e onere della prova agevolato per il paziente) da quella del singolo esercente la professione sanitaria (di natura extracontrattuale, con prescrizione quinquennale), salvo che quest'ultimo non abbia agito in regime di libera professione.

Il calcolatore elabora una stima algoritmica orientativa incrociando i dati anagrafici, i punti di invalidità (o la menomazione) e i parametri tabellari vigenti. Non sostituisce l'imprescindibile accertamento medico-legale e non certifica la sussistenza del nesso di causalità tra l'azione medica e il danno.

Fonti di riferimento normativo: Legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) e Artt. 1218 / 2043 del Codice Civile.

Risorse Ufficiali per Risarcimento da Errore Medico e Responsabilità Sanitaria

Fonti istituzionali verificate al 12 settembre 2026.

Domande Frequenti su Errore Medico, Malasanità e Risarcimento

Come si calcola il risarcimento per errore medico nel 2026?
Il risarcimento per errore medico o responsabilità sanitaria dipende dalla natura e dall'entità dei danni concretamente accertati. L'art. 7 della Legge n. 24/2017 stabilisce che il danno conseguente all'attività sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private. Per le lesioni di lieve entità trovano applicazione i criteri dell'art. 139; per le lesioni da 10 a 100 punti il riferimento normativo è la Tabella Unica Nazionale (TUN) introdotta dal D.P.R. n. 12/2025. La quantificazione può comprendere danno biologico permanente e temporaneo, sofferenza morale e, quando ne ricorrono i presupposti, ulteriori conseguenze patrimoniali e non patrimoniali. Rimane necessario l'accertamento medico-legale del danno e del relativo nesso causale.
Per l'errore medico si usa la TUN o le Tabelle di Milano?
Nella responsabilità sanitaria il riferimento normativo è costituito dalle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, richiamate espressamente dall'art. 7 della Legge n. 24/2017. Per le macrolesioni da 10 a 100 punti, il D.P.R. n. 12/2025 ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (TUN), direttamente applicabile agli eventi rientranti nel suo ambito temporale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8630/2026, ha inoltre riconosciuto alla TUN valore di parametro generale della liquidazione equitativa del danno alla salute anche al di fuori del suo ambito di applicazione diretta. Le Tabelle di Milano conservano quindi rilievo come possibile criterio equitativo, ma l'eventuale scelta di discostarsi dalla TUN deve essere giustificata in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.
Qual è la differenza tra microlesioni e macrolesioni nella responsabilità medica?
Nella liquidazione del danno alla salute, le microlesioni comprendono le menomazioni fino a 9 punti di invalidità permanente e sono valutate secondo i criteri dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, con importi periodicamente aggiornati. Le macrolesioni comprendono invece le menomazioni da 10 a 100 punti. Per queste il riferimento è la Tabella Unica Nazionale (TUN) prevista dall'art. 138 e attuata con il D.P.R. n. 12/2025. In entrambi i casi la percentuale di invalidità deve essere accertata sul piano medico-legale e il valore economico non determina, da solo, l'esistenza di una responsabilità sanitaria.
Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento per malasanità?
Il termine dipende dal soggetto contro cui viene proposta la richiesta e dal titolo della responsabilità. Nei confronti della struttura sanitaria, l'art. 7 della Legge Gelli-Bianco configura in via generale una responsabilità di natura contrattuale, alla quale è normalmente associato il termine ordinario di 10 anni. Il sanitario che opera per la struttura risponde invece, di regola, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con termine generalmente quinquennale, salvo che abbia assunto direttamente un'obbligazione contrattuale verso il paziente. La decorrenza concreta della prescrizione deve essere verificata caso per caso, soprattutto nei danni manifestatisi o riconoscibili solo successivamente.
Qual è la differenza tra responsabilità dell'ospedale e responsabilità del medico?
Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco), la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde, nei casi previsti, secondo gli artt. 1218 e 1228 del Codice Civile anche delle condotte dolose o colpose dei professionisti di cui si avvale. L'esercente la professione sanitaria risponde invece, in via generale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto direttamente un'obbligazione contrattuale con il paziente. La distinzione incide anche sul regime probatorio e sulla prescrizione.
Un esito negativo di un intervento significa automaticamente che c'è stato un errore medico?
No. Un risultato sfavorevole, una complicanza o il peggioramento delle condizioni del paziente non dimostrano da soli la responsabilità medica. Per ottenere un risarcimento occorre verificare, secondo il titolo di responsabilità applicabile, la condotta sanitaria, il danno effettivamente subito e il nesso causale tra la condotta contestata e le conseguenze lamentate. Per questo la documentazione clinica e la valutazione medico-legale sono normalmente determinanti.
Che ruolo hanno le linee guida nella responsabilità sanitaria?
L'art. 5 della Legge n. 24/2017 attribuisce rilievo alle raccomandazioni contenute nelle linee guida pubblicate nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) e, in loro assenza, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Le linee guida non devono però essere applicate in modo automatico: la stessa legge impone di considerare le specificità del caso concreto. La loro pertinenza deve quindi essere valutata rispetto alle condizioni del paziente e alla prestazione effettivamente eseguita.
Quando la mancanza di consenso informato può essere risarcita?
La Legge n. 219/2017 riconosce al paziente il diritto a ricevere informazioni complete, aggiornate e comprensibili su diagnosi, prognosi, benefici, rischi, possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento. La semplice firma di un modulo non esaurisce necessariamente l'obbligo informativo. Un consenso informato omesso o inadeguato può determinare una lesione del diritto all'autodeterminazione, distinta dall'eventuale danno alla salute. Il risarcimento, tuttavia, non è automatico: occorre allegare e provare il concreto pregiudizio subito e, quando viene richiesto anche il danno alla salute, verificare il relativo nesso causale.
Cos'è la perdita di chance di guarigione o sopravvivenza?
Nella responsabilità medica la perdita di chance può rilevare quando una condotta sanitaria, ad esempio un ritardo diagnostico o terapeutico, abbia fatto perdere al paziente una concreta possibilità favorevole di guarigione, miglioramento o maggiore sopravvivenza. Non coincide con la semplice possibilità astratta di un esito migliore e non esiste una percentuale di risarcimento automaticamente applicabile: la consistenza della chance perduta e il relativo pregiudizio devono essere accertati nel caso concreto.
ATP o mediazione: cosa bisogna fare prima di una causa per responsabilità medica?
L'art. 8 della Legge n. 24/2017 prevede, per chi intende promuovere una causa civile di risarcimento da responsabilità sanitaria, il preventivo ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi prevista dall'art. 696-bis c.p.c. La legge salva espressamente la possibilità di esperire in alternativa la mediazione. ATP e mediazione non costituiscono quindi, in via generale, due passaggi obbligatori da svolgere uno dopo l'altro.
Cosa può essere risarcito oltre al danno biologico?
A seconda del caso possono assumere rilievo, oltre al danno biologico permanente e temporaneo, la sofferenza morale, specifiche conseguenze dinamico-relazionali, spese mediche e assistenziali, perdita o riduzione del reddito e altri danni patrimoniali documentati. Possono inoltre presentarsi questioni autonome relative al consenso informato, alla perdita di chance o, in caso di decesso, ai danni subiti dai congiunti. Ogni voce richiede i propri presupposti e la relativa prova e non può essere riconosciuta automaticamente.
Come viene valutato il risarcimento se l'errore medico causa la morte di un familiare?
In caso di decesso conseguente a responsabilità sanitaria possono essere richiesti, quando ne ricorrono i presupposti, i danni subiti direttamente dai congiunti per la perdita del rapporto parentale e le eventuali conseguenze patrimoniali dimostrate. La quantificazione non dipende soltanto dal grado formale di parentela: assumono rilievo anche le caratteristiche concrete della relazione familiare e del pregiudizio subito. La relativa valutazione è distinta dal calcolo del danno biologico permanente del paziente.
Quali dati considera il calcolatore del risarcimento per errore medico?
Il questionario raccoglie dati utili a una stima preliminare del risarcimento, tra cui età, percentuale di invalidità permanente o tipologia di lesione, giorni di inabilità temporanea, spese mediche, necessità di assistenza continuativa e informazioni sull'impatto delle conseguenze nella vita quotidiana. Consente inoltre di segnalare profili come danno morale, consenso informato, perdita di chance, perdita di guadagno e decesso di un familiare. Le voci che richiedono accertamenti individualizzati non possono però essere determinate in modo definitivo attraverso una simulazione automatica.
Il risultato del calcolatore prova l'errore medico o sostituisce una perizia?
No. Il risultato costituisce esclusivamente una stima informativa e orientativa del possibile risarcimento sulla base dei dati inseriti. Non accerta la colpa del medico o della struttura, non dimostra il nesso causale, non stabilisce definitivamente la percentuale di invalidità e non costituisce consulenza legale, medico-legale o perizia. La responsabilità sanitaria e l'importo effettivamente risarcibile devono essere valutati sulla documentazione clinica e sulle circostanze del singolo caso.