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Come si calcola il risarcimento per Errore Medico
Il calcolo del risarcimento per malasanità ed errore medico si fonda sulla valutazione medico-legale del danno alla persona. L'ordinamento italiano distingue principalmente il danno biologico (la lesione all'integrità psico-fisica) dal danno patrimoniale (spese sostenute e mancati guadagni).
La quantificazione economica avviene attraverso l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità come parametro di riferimento nazionale. Queste tabelle assegnano un valore monetario crescente in base alla percentuale di invalidità permanente accertata (punti) e decrescente in base all'età del danneggiato al momento del consolidamento dei postumi.
Con l'introduzione della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), è stata inoltre nettamente separata la responsabilità della Struttura Sanitaria (di natura contrattuale, con prescrizione decennale e onere della prova agevolato per il paziente) da quella del singolo esercente la professione sanitaria (di natura extracontrattuale, con prescrizione quinquennale), salvo che quest'ultimo non abbia agito in regime di libera professione.
Il calcolatore elabora una stima algoritmica orientativa incrociando i dati anagrafici, i punti di invalidità (o la menomazione) e i parametri tabellari vigenti. Non sostituisce l'imprescindibile accertamento medico-legale e non certifica la sussistenza del nesso di causalità tra l'azione medica e il danno.
Fonti di riferimento normativo:
Legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco)
e Artt. 1218 / 2043 del Codice Civile.
Domande Frequenti su Errore Medico, Malasanità e Risarcimento
Come si calcola il risarcimento per errore medico nel 2026?
Il risarcimento per errore medico o responsabilità sanitaria
dipende dalla natura e dall'entità dei danni concretamente accertati.
L'art. 7 della Legge n. 24/2017 stabilisce che il danno conseguente
all'attività sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle previste
dagli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private.
Per le lesioni di lieve entità trovano applicazione i criteri
dell'art. 139; per le lesioni da 10 a 100 punti il riferimento
normativo è la Tabella Unica Nazionale (TUN)
introdotta dal D.P.R. n. 12/2025.
La quantificazione può comprendere danno biologico permanente e
temporaneo, sofferenza morale e, quando ne ricorrono i presupposti,
ulteriori conseguenze patrimoniali e non patrimoniali.
Rimane necessario l'accertamento medico-legale del danno e del
relativo nesso causale.
Per l'errore medico si usa la TUN o le Tabelle di Milano?
Nella responsabilità sanitaria il riferimento
normativo è costituito dalle tabelle previste dagli artt. 138 e 139
del Codice delle assicurazioni private, richiamate espressamente
dall'art. 7 della Legge n. 24/2017.
Per le macrolesioni da 10 a 100 punti, il D.P.R. n. 12/2025 ha
introdotto la Tabella Unica Nazionale (TUN),
direttamente applicabile agli eventi rientranti nel suo ambito
temporale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8630/2026, ha inoltre
riconosciuto alla TUN valore di parametro generale della liquidazione
equitativa del danno alla salute anche al di fuori del suo ambito
di applicazione diretta.
Le Tabelle di Milano conservano quindi rilievo come
possibile criterio equitativo, ma l'eventuale scelta di discostarsi
dalla TUN deve essere giustificata in relazione alle particolari
circostanze del caso concreto.
Qual è la differenza tra microlesioni e macrolesioni nella responsabilità medica?
Nella liquidazione del danno alla salute, le
microlesioni comprendono le menomazioni fino a
9 punti di invalidità permanente e sono valutate secondo i criteri
dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, con importi
periodicamente aggiornati.
Le macrolesioni comprendono invece le menomazioni
da 10 a 100 punti. Per queste il riferimento è la
Tabella Unica Nazionale (TUN) prevista dall'art. 138
e attuata con il D.P.R. n. 12/2025.
In entrambi i casi la percentuale di invalidità deve essere accertata
sul piano medico-legale e il valore economico non determina, da solo,
l'esistenza di una responsabilità sanitaria.
Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento per malasanità?
Il termine dipende dal soggetto contro cui viene proposta
la richiesta e dal titolo della responsabilità.
Nei confronti della struttura sanitaria,
l'art. 7 della Legge Gelli-Bianco configura in via generale
una responsabilità di natura contrattuale, alla quale è
normalmente associato il termine ordinario di
10 anni.
Il sanitario che opera per la struttura risponde invece,
di regola, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con termine
generalmente quinquennale, salvo che abbia
assunto direttamente un'obbligazione contrattuale verso
il paziente.
La decorrenza concreta della prescrizione deve essere
verificata caso per caso, soprattutto nei danni manifestatisi
o riconoscibili solo successivamente.
Qual è la differenza tra responsabilità dell'ospedale e responsabilità del medico?
Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 24/2017
(Gelli-Bianco), la struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata risponde, nei casi previsti,
secondo gli artt. 1218 e 1228 del Codice Civile anche delle
condotte dolose o colpose dei professionisti di cui si avvale.
L'esercente la professione sanitaria risponde invece,
in via generale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia
assunto direttamente un'obbligazione contrattuale con il
paziente. La distinzione incide anche sul regime probatorio
e sulla prescrizione.
Un esito negativo di un intervento significa automaticamente che c'è stato un errore medico?
No. Un risultato sfavorevole, una complicanza o il
peggioramento delle condizioni del paziente non dimostrano
da soli la responsabilità medica.
Per ottenere un risarcimento occorre verificare, secondo
il titolo di responsabilità applicabile, la condotta sanitaria,
il danno effettivamente subito e il
nesso causale tra la condotta contestata
e le conseguenze lamentate. Per questo la documentazione
clinica e la valutazione medico-legale sono normalmente
determinanti.
Che ruolo hanno le linee guida nella responsabilità sanitaria?
L'art. 5 della Legge n. 24/2017 attribuisce rilievo alle
raccomandazioni contenute nelle linee guida pubblicate
nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) e, in loro
assenza, alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Le linee guida non devono però essere applicate in modo
automatico: la stessa legge impone di considerare le
specificità del caso concreto.
La loro pertinenza deve quindi essere valutata rispetto alle
condizioni del paziente e alla prestazione effettivamente
eseguita.
Quando la mancanza di consenso informato può essere risarcita?
La Legge n. 219/2017 riconosce al paziente il diritto a
ricevere informazioni complete, aggiornate e comprensibili
su diagnosi, prognosi, benefici, rischi, possibili alternative
e conseguenze del rifiuto del trattamento.
La semplice firma di un modulo non esaurisce necessariamente
l'obbligo informativo.
Un consenso informato omesso o inadeguato
può determinare una lesione del diritto
all'autodeterminazione, distinta dall'eventuale danno alla
salute. Il risarcimento, tuttavia, non è automatico:
occorre allegare e provare il concreto pregiudizio subito
e, quando viene richiesto anche il danno alla salute,
verificare il relativo nesso causale.
Cos'è la perdita di chance di guarigione o sopravvivenza?
Nella responsabilità medica la perdita di
chance può rilevare quando una condotta sanitaria, ad esempio
un ritardo diagnostico o terapeutico, abbia fatto perdere
al paziente una concreta possibilità favorevole di guarigione,
miglioramento o maggiore sopravvivenza.
Non coincide con la semplice possibilità astratta di un esito
migliore e non esiste una percentuale di risarcimento
automaticamente applicabile: la consistenza della chance
perduta e il relativo pregiudizio devono essere accertati
nel caso concreto.
ATP o mediazione: cosa bisogna fare prima di una causa per responsabilità medica?
L'art. 8 della Legge n. 24/2017 prevede, per chi intende
promuovere una causa civile di
risarcimento da responsabilità sanitaria,
il preventivo ricorso alla consulenza tecnica preventiva
ai fini conciliativi prevista dall'art. 696-bis c.p.c.
La legge salva espressamente la possibilità di esperire
in alternativa la mediazione.
ATP e mediazione non costituiscono quindi, in via generale,
due passaggi obbligatori da svolgere uno dopo l'altro.
Cosa può essere risarcito oltre al danno biologico?
A seconda del caso possono assumere rilievo, oltre al
danno biologico permanente e temporaneo,
la sofferenza morale, specifiche conseguenze
dinamico-relazionali, spese mediche e assistenziali,
perdita o riduzione del reddito e altri danni patrimoniali
documentati. Possono inoltre presentarsi questioni autonome
relative al consenso informato, alla perdita di chance o,
in caso di decesso, ai danni subiti dai congiunti.
Ogni voce richiede i propri presupposti e la relativa prova
e non può essere riconosciuta automaticamente.
Come viene valutato il risarcimento se l'errore medico causa la morte di un familiare?
In caso di decesso conseguente a responsabilità
sanitaria possono essere richiesti, quando ne
ricorrono i presupposti, i danni subiti direttamente dai
congiunti per la perdita del rapporto parentale e le eventuali
conseguenze patrimoniali dimostrate.
La quantificazione non dipende soltanto dal grado formale
di parentela: assumono rilievo anche le caratteristiche
concrete della relazione familiare e del pregiudizio subito.
La relativa valutazione è distinta dal calcolo del danno
biologico permanente del paziente.
Quali dati considera il calcolatore del risarcimento per errore medico?
Il questionario raccoglie dati utili a una
stima preliminare del risarcimento, tra cui
età, percentuale di invalidità permanente o tipologia di
lesione, giorni di inabilità temporanea, spese mediche,
necessità di assistenza continuativa e informazioni
sull'impatto delle conseguenze nella vita quotidiana.
Consente inoltre di segnalare profili come danno morale,
consenso informato, perdita di chance, perdita di guadagno
e decesso di un familiare.
Le voci che richiedono accertamenti individualizzati non
possono però essere determinate in modo definitivo attraverso
una simulazione automatica.
Il risultato del calcolatore prova l'errore medico o sostituisce una perizia?
No. Il risultato costituisce esclusivamente una
stima informativa e orientativa del possibile
risarcimento sulla base dei dati inseriti.
Non accerta la colpa del medico o della struttura, non dimostra
il nesso causale, non stabilisce definitivamente la percentuale
di invalidità e non costituisce consulenza legale,
medico-legale o perizia.
La responsabilità sanitaria e l'importo effettivamente
risarcibile devono essere valutati sulla documentazione
clinica e sulle circostanze del singolo caso.